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Lega Nord sez. Rho - Statuto della Lega Nord Padania
Statuto della Lega Nord Padania
Approvato nel corso del Congresso Federale Ordinario
del 1 – 2 – 3 marzo 2002
Art. 1 - Finalità
Il Movimento politico denominato “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania”
(in seguito indicato come Movimento oppure Lega Nord o Lega Nord - Padania),
costituito da Associazioni Politiche, ha per finalità il conseguimento
dell’indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo
riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.
Art. 2 - Composizione del Movimento
Il Movimento è costituito dalle seguenti Sezioni Nazionali:
1. Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli – Venezia Giulia;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Umbria;
12. Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste;
13. Veneto.
Le Sezioni Nazionali si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali,
Circoscrizioni e Sezioni Comunali.
Il Consiglio Federale, con apposita delibera, può decretare la fusione per
incorporazione nella Lega Nord, di altri Movimenti politici che intendano
trasformarsi in sue Sezioni Nazionali, là dove queste ultime non esistono e,
sentito il Consiglio Nazionale di riferimento, che si accorpino a quelle già
esistenti, e che sostituiscono il loro Statuto con il presente, al momento del
loro ingresso. Al Consiglio Federale spetterà il compito ed il potere di dettare
le norme transitorie e di rappresentanza.
Con delibera del Consiglio Federale, il Movimento può anche aderire ad organismi
internazionali che hanno quale scopo il raggiungimento dell’indipendenza dei
popoli.
Art. 3 - Simbolo
Il simbolo della LEGA NORD – PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA è costituito da un
cerchio con all’interno il Sole delle Alpi, rappresentato da sei petali disposti
all’interno di un secondo cerchio e la figura di Alberto da Giussano, così come
rappresentato nel monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del
leone alato con spada e libro chiuso, nella parte inferiore è la parola Padania;
il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta Lega Nord. Tale
simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee,
mentre per le elezioni amministrative, ciascuna Sezione Nazionale può inserire,
alternativamente, in basso o sul lato sinistro del guerriero ed in orizzontale,
il nome della rispettiva Sezione Nazionale. Il Consiglio Federale potrà, per
tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche
ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In
particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la
denominazione “Lega Nord”, sia con l’aggiunta di tutte le sue varianti
regionali. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso
confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o
modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio della Lega Nord.
Art. 4 - Denominazioni
Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun Ligure,
Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano -
Romagnola, rimangono patrimonio della Lega Nord, nella quale i movimenti di pari
denominazione sono confluiti.
Art. 5 - Sedi Nazionali e Nazioni
Ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord ha sede principale nella capitale
storica della rispettiva Nazione, salvo deroga del Consiglio Federale. Col
termine “Nazione” si intendono le comunità etnico - geografiche identificate
nell’Art. 2.
Con apposita delibera del Consiglio Federale, per richiesta delle parti
interessate, potranno essere istituite federazioni fra Sezioni Nazionali del
Movimento nonché Sezioni extraterritoriali al di fuori dei confini della
Padania, le cui strutture organizzative ed i loro rapporti col Movimento saranno
regolamentati dal Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale può, con apposita delibera, decretare la nascita di altre
Nazioni aggregandole al Movimento, riconoscendo ufficialmente i relativi
Consigli Nazionali e tutti gli organi di rappresentanza, con potestà di
decretare tempi e modalità di attuazione.
La definizione dei confini territoriali spetta al Consiglio Federale.
Art. 6 - Padri Fondatori della Padania.
Coloro che, il 15 settembre 1996 dal palco di Venezia, hanno proclamato
l’indipendenza della Padania dando lettura della dichiarazione d’indipendenza e
sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei
cittadini padani, nonché i Soci Fondatori della Lega Nord intesi come le persone
fisiche che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre
1989 assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania.
I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale e,
in situazioni di straordinaria necessità, svolgono funzione consultiva del
Segretario Federale e del Consiglio Federale.
Fatti salvi eventuali provvedimenti sanzionatori precedentemente assunti dal
Movimento che determinerebbero il venir meno della qualifica di cui al presente
articolo, i provvedimenti sanzionatori e non, nei confronti dei Padri Fondatori
sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale.
Art. 7 - Scioglimento
Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dal Congresso, ordinario
o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al
voto. In caso di scioglimento della Federazione, si procede alla divisione del
patrimonio della stessa fra le Sezioni Nazionali, proporzionalmente ai voti
ottenuti dalla Lega Nord nelle elezioni politiche od europee, quali siano le più
recenti rispetto alla deliberazione di scioglimento, nel territorio relativo a
ciascuna di dette sezioni. Per valutare il patrimonio, ovvero i singoli beni,
potrà richiedersi la stima di un collegio di tre periti, nominati
rispettivamente dai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti, aventi
sede nelle tre città capoluogo delle Nazioni in cui la Lega Nord avrà ottenuto
il maggior numero assoluto di voti.
In caso di scioglimento dell’ente, per qualunque causa, vi è obbligo di
devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190,
della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
ORGANI della FEDERAZIONE
Art. 8 - Organi Federali del Movimento
Sono organi Federali del Movimento:
il Segretario Federale, il Congresso Federale, il Consiglio Federale, il
Comitato Amministrativo Federale, il Collegio Federale dei Revisori dei Conti ed
il Collegio Federale dei Probiviri.
Art. 9 - Il Congresso Federale
Il Congresso Federale è l’organo rappresentativo di tutti gli associati delle
Sezioni Nazionali della Lega Nord e può modificare lo Statuto. Esso stabilisce
la linea politica e programmatica del Movimento ed esamina le attività svolte
dalle sue Sezioni Nazionali. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di
parola e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi
Nazionali delle rispettive Sezioni Nazionali. Il Congresso Federale è convocato
dal Presidente Federale ogni cinque anni in via ordinaria; in via straordinaria
quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei membri del Consiglio
Federale o il Segretario Federale. In prima convocazione, tutte le delibere sono
assunte a maggioranza assoluta dei delegati. In seconda convocazione, a
maggioranza semplice dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere
presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal
regolamento del Congresso.
Art. 10 - Elezioni
Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale, tra coloro che hanno
maturato 5 (cinque) anni di anzianità di militanza.
Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale o Nazionale.
Elegge inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di
cui al successivo Art.13, quarto comma.
Art. 11 - Delegati
Il numero dei delegati è così determinato, su base Nazionale:
1 (uno) ogni trecentomila abitanti o frazione con un minimo di 3 (tre) basati
sull’ultimo censimento ufficiale;
2 (due) delegati ogni punto percentuale o frazione, riferiti alle ultime
elezioni (europee, politiche o regionali) che abbiano coinvolto la Nazione; per
le Nazioni con popolazione inferiore al milione di abitanti, il numero dei
delegati sarà pari ai punti percentuali o frazioni riferiti alle ultime elezioni
(europee, politiche, regionali) con un massimo di 25 (venticinque);
a questi si aggiungono, in qualità di delegati: il Segretario e il Presidente
Federale, i membri del Consiglio Federale, Padri Fondatori, i Presidenti
Nazionali, i Segretari Provinciali, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i
Presidenti di Provincia ed i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, anche ed
eventualmente ad assemblee sciolte, purché in regola con le norme sul
tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.
Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l’uso delle
deleghe.
I Soci Fondatori sono equiparati, per le norme non specificatamente inerenti
alla loro qualifica, ai Soci Ordinari Militanti.
Art. 12 - Il Consiglio Federale
Il Consiglio Federale determina l’azione generale del Movimento, specificamente
sotto il profilo organizzativo, in esplicazione del programma elaborato dal
Congresso Federale.
Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della
metà dei suoi membri.
Il Consiglio Federale è composto da:
il Segretario Federale;
il Presidente Federale;
il Segretario Amministrativo Federale;
il Coordinatore delle Segreterie Nazionali;
i Segretari di ciascuna Sezione Nazionale.
Da altri membri eletti dal Congresso Federale, nelle seguenti quote:
4 (quattro) per la Lombardia, 2 (due) per il Veneto, 2 (due) per il Piemonte, 1
(uno) per ogni altra Sezione Nazionale il cui territorio comprende più di un
milione di abitanti e abbia conseguito una percentuale almeno del 2,5% alle
ultime consultazioni politiche, europee o regionali, uno per le Sezioni
Nazionali che non raggiungono il milione di abitanti ma abbiano superato la
percentuale del 10%, nelle ultime consultazioni ed 1 (uno) in rappresentanza
delle Sezioni Nazionali di Romagna, Toscana, Umbria e Marche che costituiscono
un unico collegio.
Partecipano con diritto di parola: il Presidente del Gruppo Lega Nord alla
Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della
Repubblica, il rappresentante della Lega Nord al Gruppo Parlamentare Europeo, il
Responsabile Organizzativo Federale, il Responsabile degli Enti Locali Padani
Federali ed il Rappresentante del Coordinamento Federale dei Giovani Padani.
I Segretari delle Sezioni Nazionali, in caso di impedimento a partecipare alle
sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi
Presidenti Nazionali o vicari.
Il Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice e con la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi membri.
In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.
Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione
alle sue riunioni od alle riunioni dei Consigli Nazionali, in forma occasionale
o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto, anche ad altri
appartenenti al Movimento, od a sue strutture collaterali, direttamente od
indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per
la trattazione di argomenti specifici. Tale delibera è revocabile dal Consiglio
Federale.
Art. 13 - Competenze del Consiglio Federale
E’ di competenza del Consiglio Federale:
a) eleggere il Presidente Federale;
b) nominare il Rappresentante del Coordinamento Federale – Giovani Padani, su
indicazione dello stesso Coordinamento;
c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;
d) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano
demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
e) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi membri;
f) approvare, modificare ed integrare, i regolamenti della Federazione, nonché
quelli dei Congressi Federali e Nazionali;
g) stabilire le quote associative e la loro ripartizione;
h) gestire il fondo comune.
i) verificare l’adozione e l’attuazione delle sue delibere da parte delle
Sezioni Nazionali del Movimento;
j) vigilare sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle
Sezioni Nazionali;
h) la valutazione di eventuali richieste di riammissione al Movimento.
In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, il Consiglio
Federale, sentito il parere dei Segretari Nazionali, delibera, sulla base dei
candidati proposti da ciascun Consiglio Nazionale, la composizione delle liste e
la designazione dei capilista, laddove previsti. Con le medesime modalità,
designa i candidati nelle elezioni regionali nonché i candidati alla carica di
Presidente di Provincia o di Sindaco nei comuni capoluoghi di provincia;
Il Consiglio Federale potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti cui
si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata la loro
candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali.
Al Consiglio Federale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le proprie
attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento.
Il Consiglio Federale nomina tra i propri membri un comitato esecutivo, i cui
poteri sono disciplinati da delibera del Consiglio Federale stesso.
In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale
nomina il nuovo Presidente. Il Consiglio Federale dura in carica tre anni. Esso
si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una
volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza
assoluta dei suoi membri. In assenza del Segretario Federale, il Consiglio
Federale è presieduto dal Presidente Federale o da un loro delegato.
Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta
assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con
delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non
eletti in base a quanto risulta dal verbale dell’ultimo Congresso Federale.
Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro, decaduto o deceduto, in
difetto di non eletti della stessa Nazione del membro da sostituire, il
Consiglio Nazionale competente, provvederà direttamente alla nomina di un suo
rappresentante. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del
Consiglio Federale comportano la convocazione automatica, entro 120 giorni, del
Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le
assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi,
saranno dimezzati.
I poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono, per questo periodo,
assunte dal Segretario Federale o, per impedimento o dimissioni di quest’ultimo,
dal Presidente Federale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si
potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Federale, per richiesta del Segretario Federale, può sciogliere il
Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale
ed amministrativa stabilita dal Congresso Federale della Lega Nord,
sostituendolo con un Commissario Federale e convocando un Congresso
straordinario della Sezione Nazionale stessa. Tale deliberazione motivata, deve
essere assunta con la maggioranza semplice dei membri del Consiglio Federale. Il
Congresso straordinario della Sezione Nazionale sciolta dovrà tenersi entro il
termine definito dal Consiglio Federale.
Art. 14 - Il Segretario Federale
Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di
fronte ai terzi ed in giudizio. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza
nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in carica tre anni ovvero
per il minor periodo determinato dall’anticipata convocazione del Congresso
Federale per i motivi di cui in appresso. Esegue e coordina le direttive del
Congresso Federale; convoca e presiede il Consiglio Federale e la Segreteria
Politica Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni
qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi
elettorali per la Lega Nord. Su delibera del Consiglio Federale, egli può
delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di
rappresentanza legale.
Il Segretario Federale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un
massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che partecipa ai lavori
dell’Ufficio di Segreteria Politica.
Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il
Consiglio Federale nomina un Commissario Federale “ad acta” e convoca il
Congresso Federale straordinario, che si riunirà entro trenta giorni
dall’evento, per l’elezione del nuovo Segretario Federale.
Art. 15 - Il Presidente Federale
Il Presidente Federale è eletto dal Consiglio Federale, ne fa parte di diritto e
dura in carica un anno.
La carica di Presidente Federale può essere ricoperta dalla stessa persona non
prima di due anni successivi la scadenza del precedente mandato, salvo diversa
disposizione del Consiglio Federale.Il Presidente ed il Segretario Federale
devono appartenere a due diverse Sezioni Nazionali come pure, salvo diversa
deliberazione del Consiglio Federale, il Presidente subentrante deve appartenere
ad una Sezione Nazionale diversa da quella del Presidente uscente.
Il Presidente Federale convoca il Congresso Federale.
Presiede il Consiglio Federale in assenza del Segretario Federale.
Il Presidente Federale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà
dei membri del Consiglio Federale e contestuale impedimento o dimissioni del
Segretario Federale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale, ai
sensi dell’Art. 13.
La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie
componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.
Art. 16 – L’Ufficio di Segreteria Politica
Il Segretario Federale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed
eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari Militanti:
Il Responsabile Organizzativo Federale;
Il Responsabile degli Enti Locali Padani Federali;
Il Responsabile dell’Ufficio Legislativo Padano e, se nominato, il Vice
Segretario Vicario;
i quali costituiscono, con il Segretario Federale e il Coordinatore delle
Segreterie Nazionali, l’Ufficio di Segreteria Politica che, affiancato dalle
Consulte, elabora le proposte di legge per le Regioni e i Parlamenti.
L’eventuale nomina, o revoca, sarà comunicata al Consiglio Federale.
Art. 17 - Il Coordinatore delle Segreterie Nazionali
Il Coordinatore delle Segreterie Nazionali è nominato ed eventualmente revocato,
dal Segretario Federale e può essergli concessa delega di visione totale. Può
partecipare ai lavori dei Consigli Nazionali, con diritto di parola; verifica
l’adozione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Federale da parte delle
Sezioni Nazionali e vigila sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento
politico delle Sezioni Nazionali del Movimento.
Art. 18 - Il Responsabile Organizzativo Federale
Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo Federale sono disciplinate da
opportuno Regolamento del Consiglio Federale.
E’, in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d’indirizzo, decisione e
coordinamento politico all’interno e all’esterno del Movimento.
Art. 19 - Gli Enti Locali Padani Federali
Gli Enti Locali Padani Federali elaborano la concreta applicazione delle linee
politiche del Movimento, secondo le direttive del Consiglio Federale e
forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organismi del
Movimento.
Art. 20 – Il Coordinamento Federale dei Giovani Padani
Il Coordinamento Federale del Movimento dei Giovani Padani, attraverso un
proprio regolamento, approvato dal Consiglio Federale, coordina l’attività dei
gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli Nazionali.
ECONOMIA della FEDERAZIONE
Art. 21 - Economia
La Federazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera
disponibilità e possesso di ciascuna Sezione Nazionale costituisce il patrimonio
della Lega Nord, che è unico ed indivisibile.
Il diritto d’utilizzo del patrimonio del Movimento spetta alle sue Sezioni,
secondo un criterio territoriale.
Il Movimento garantisce l’impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di
ciascuna Sezione Nazionale nel rispettivo territorio.
Art. 22 - Patrimonio
Il patrimonio del Movimento è costituito:
dai beni immobili e mobili di proprietà della Lega Nord, ovunque si trovino,
acquistati direttamente dalla Lega Nord, dalle sue Sezioni Nazionali o comunque
pervenuti;
da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
Le entrate del Movimento sono costituite:
dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
dalle sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento;
dalle quote provenienti dalle sue Sezioni Nazionali, secondo quanto stabilito
dal Consiglio Federale;
dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;
da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
dalla contribuzione volontaria dei cittadini, in base alla normativa vigente;
queste risorse costituiscono un fondo comune che la Lega Nord utilizza ai suoi
fini e che può altresì servire a sostenere le Sezioni Nazionali, secondo le
modalità stabilite dal Consiglio Federale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Movimento, salvo
che la destinazione o la distribuzione non sono imposte dalla legge.
Art. 23 - Rimborsi e Contributi
I rimborsi elettorali per le elezioni regionali saranno suddivisi fra la
struttura federale e le sue Sezioni Nazionali, secondo le modalità stabilite, di
volta in volta, con delibera del Consiglio Federale.
Dal rimborso elettorale per le elezioni politiche ed europee, saranno detratte e
rimborsate le spese sostenute dalla struttura federale del Movimento, alla quale
andrà un’ulteriore quota pari al 50% del residuo netto, per il suo
finanziamento.
Il rimanente sarà suddiviso con delibera del Consiglio Federale, nel seguente
modo:
il contributo proporzionale al numero dei voti, secondo la legge relativa, verrà
suddiviso tra le Sezioni Nazionali secondo i voti riportati;
l’eventuale quota fissa, spettante per legge a ciascuna lista che abbia
conseguito il numero dei seggi e dei voti previsti dalla legge per ottenere il
rimborso, verrà suddivisa in parti uguali fra tutte le Sezioni Nazionali;
la suddivisione di eventuali contributi non specificamente stabilita dalla legge
in vigore o dallo Statuto della Lega Nord, verrà deliberata dal Consiglio
Federale.
Il Consiglio Federale può deliberare l’esclusione dalla ripartizione di quella
Sezione Nazionale nelle cui circoscrizioni elettorali non è stato eletto alcun
parlamentare. Eventuali altri finanziamenti pubblici ai partiti verranno
introitati dal Movimento e suddivisi tra le Sezioni Nazionali, con delibera del
Consiglio Federale, che preciserà i tempi e le modalità dell’erogazione. In
quest’ultimo caso, il Consiglio Federale avrà la facoltà di stabilire la
percentuale da trattenere e destinare alle esigenze finanziarie della
Federazione.
Art. 24 - Spese del Movimento
Le spese del Movimento sono le seguenti:
spese generali federali;
spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria,
discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di
comunicazione;
spese per campagne elettorali;
investimenti;
sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti autonomisti;
ogni altra spesa inerente le finalità del Movimento, comprese le spese delle
Sezioni Nazionali e Provinciali.
AMMINISTRAZIONE della FEDERAZIONE
Art. 25 – Il Comitato Amministrativo Federale
La gestione amministrativa e contabile del Movimento è affidata al Comitato
Amministrativo Federale, costituito da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio
Federale, tra coloro che hanno svolto incarichi di Amministrazione di Segreteria
Nazionale o Federale o di Gruppo Parlamentare.
Il Consiglio Federale, all’interno del Comitato Amministrativo, nomina il
Segretario Amministrativo Federale, al quale compete la responsabilità
amministrativa e contabile del Movimento e funge da Presidente del Comitato
stesso.
Il Comitato Amministrativo Federale gestisce i flussi finanziari del Movimento
nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle
indicazioni e deliberazioni del Consiglio Federale, nonché nei limiti delle
disponibilità di cassa.
Il Segretario o il Comitato Amministrativo Federale, in ogni momento, possono
essere revocati dal Consiglio Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale si riunisce nei tempi e secondo le procedure
stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Federale.
Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo Federale sono:
l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali,
nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dell’Unione Europea;
la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
la sottoscrizione di mandati di pagamento;
l’assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad esclusione
del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse
conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di
contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione
spetta al Segretario Federale;
la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la
stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in
conformità alle leggi vigenti in materia;
ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
Il Comitato Amministrativo Federale controlla l’intero iter amministrativo ed
interviene con firma congiunta con il Presidente, in ogni operazione superiore
all’importo stabilito dal Consiglio Federale
Il Segretario Amministrativo Federale rilascerà apposita delega ai Segretari
Nazionali e/o Amministrativi Nazionali, per stipulare e sottoscrivere,
limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione
immobiliare, o contratti di locazione finanziaria, o di lavoro, o d’opera, o di
somministrazione, o di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca
indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Nella delega sarà
contenuta l’espressa facoltà di trasferire, in tutto od in parte, i medesimi
poteri ai Segretari Amministrativi Provinciali, e così di seguito sino ai
delegati di cui all’Art. 48 del presente Statuto.
Il Consiglio Federale potrà conferire al Segretario Amministrativo Federale
altre specifiche attribuzioni.
Il Segretario Amministrativo, sentito il parere del Comitato Amministrativo
Federale, predispone ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della Legge
n° 460 del 4 dicembre 1997:
il bilancio consuntivo, l’inventario e quant’altro inerente per legge;
il bilancio preventivo.
L’esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il
relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro centoventi giorni
dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario e deve essere approvato dal
Consiglio Federale, entro i quindici giorni successivi.
Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate e delle uscite tra
Organizzazione Federale, Sezioni Nazionali e organi di informazione della Lega
Nord. Il Segretario Amministrativo redige, entro centoventi giorni dalla data di
chiusura dell’esercizio finanziario, l’inventario dei beni mobili e immobili di
proprietà del Movimento. Il Consiglio Federale, approvato il bilancio
consuntivo, delega il Segretario Amministrativo Federale alla sua pubblicazione
secondo la legge.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni
anno, sulla base delle direttive del Consiglio Federale. Per gravi e comprovati
motivi, il Consiglio Federale potrà consentire una proroga dei suddetti termini.
Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell’anno di
competenza. Nel corso dell’anno, il Consiglio Federale potrà effettuare delle
correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e
della chiusura del conto consuntivo.
Il Comitato Amministrativo Federale può, in ogni momento, effettuare
congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a
qualunque articolazione del Movimento. Quando l’esito delle ispezioni e dei
controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Federale può deliberare la
sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle
sanzioni disciplinari.
Il Consiglio Federale emanerà un regolamento interno di contabilità ai fini
della uniformazione della tenuta contabile a livello federale, centrale e
periferico.
ELEZIONI
Art. 26 - I Gruppi Parlamentari
I parlamentari espressi dalla Lega Nord, si costituiscono in gruppo, il cui
presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le
iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell’ambito delle
linee direttive tracciate dal Consiglio Federale. L’adesione al gruppo da parte
di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente
concordata con il Segretario Federale, con il quale andrà altresì concordata
l’adesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste del Movimento, qualora non
vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata
l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo
composito.
Le spese per la campagna elettorale della Lega Nord sono decise tenendo conto di
un’equa utilizzazione all’interno della struttura.
Art. 27 - Le Elezioni Amministrative
Ciascun Consiglio Nazionale potrà nominare una Commissione elettorale per la
preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.
La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle
elezioni cui fa riferimento.
Art. 28 - I Gruppi Consiliari
Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal
Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente
al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali, al
Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, Comunali e
Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli
membri si sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio
Nazionale. L’adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere
preventivamente concordata con il Consiglio Nazionale, con il quale andrà
altresì concordata l’adesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro
Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o
sia ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di
un gruppo composito.
ISCRIZIONE alla FEDERAZIONE
Art. 29 - Iscrizione al Movimento
Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di
Socio, tutti i maggiorenni che s’impegnino all’osservanza dei doveri derivanti
dal presente Statuto.
I Soci appartengono a due qualifiche differenti:
Soci Ordinari-Militanti;
Soci Sostenitori.
I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere
iscritti solo come Soci Sostenitori.
E’ intrasmissibile la quota o contributo associativo.
Art. 30 - Soci
a) I Soci Ordinari-Militanti, hanno il dovere di partecipare attivamente alla
vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale
approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di parola, di voto e
di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e
dai regolamenti; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la
militanza attiva e volontaria.
La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l’iscrizione o
l’adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta,
occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall’organo competente.
Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l’espulsione automatica ed
immediata dell’associato.
b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale
interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi
sono iscritti nell’apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono
essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo
Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova
iscrizione al Movimento.
Art. 31 Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante
a) Declassamento
I Consigli Direttivi di Sezione comunale nel mese precedente a quello previsto
per l’inizio del tesseramento per l’anno successivo, procedono alla verifica
dell’effettiva militanza degli iscritti, verbalizzando la delibera di non
rinnovo della tessera di Socio Ordinario Militante, per l’anno immediatamente
successivo, a coloro che, senza giustificati motivi, hanno deliberatamente
interrotto la militanza attiva, venendo meno ai doveri di cui all’Art. 30. La
delibera di cui sopra, equivale al declassamento del socio stesso.
Contro simile decisione può essere interposto ricorso dagli interessati, al
rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale.
I Consigli Nazionali possono procedere autonomamente alla verifica della
Militanza e all’eventuale revoca della stessa.
L’autosospensione o autodeclassamento dei Soci Ordinari Militanti, costituisce
il presupposto indiscutibile per provvedere alla revoca immediata della
qualifica di Socio Ordinario Militante e il declassamento a Sostenitore con il
dovere, da parte degli interessati, di ripetere l’iter previsto per riacquisire
la militanza.
b) Azzeramento
Per azzeramento della militanza si intende quel provvedimento che determina il
declassamento di almeno i 2/3 (due terzi) dei S.O.M iscritti nella Sezione
interessata, con la conseguente decadenza degli stessi dalle cariche
eventualmente ricoperte. Tale provvedimento, per i livelli cittadino e
circoscrizionale, è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale e Federale,
mentre per il livello provinciale, è competente il solo Consiglio Federale.
I giudizi così espressi, si intendono inappellabili.
Entro quindici giorni dalla deliberazione, ogni decisione in proposito,
debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti gli interessati, a mezzo
raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia possibilità di riscontro.
I Soci Ordinari-Militanti declassati, saranno iscritti come Sostenitori e
potranno riassumere la qualifica di Soci Ordinari Militanti secondo le procedure
di cui allo specifico Regolamento.
Art. 32 - Tesseramento
L’importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio
Federale.
A ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere
specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore.
Eventuali modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal
Consiglio Federale entro il 30 agosto di ogni anno, viceversa resterà in vigore
la veste grafica precedente.
Ogni Socio Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in
assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il
30 giugno dell’anno successivo.
Decorso il termine del 30 giugno, i Soci non in regola con il versamento della
quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla
qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.
Art. 33 - Decadenza degli Associati
La qualità di Socio si perde:
per decesso;
per dimissioni;
per decadenza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 32 del presente Statuto;
per espulsione, come previsto dall’Art. 53 del presente Statuto e secondo le
procedure del Regolamento.
Le SEZIONI della LEGA NORD
Art. 34 - Le Sezioni
Le Sezioni Nazionali che compongono la Federazione si suddividono, a loro volta,
in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali. Ciascuna Sezione è
rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio Direttivo,
eletti direttamente o indirettamente attraverso Assemblee o Congressi.
L’estensione territoriale, la costituzione, l’organizzazione, le competenze e le
funzioni delle Sezioni Comunali, Circoscrizionali, Provinciali o di eventuali
Comitati di coordinamento comunale, saranno disciplinate da appositi regolamenti
deliberati dai Consigli Nazionali ed approvati dal Consiglio Federale.
Nelle Sezioni Nazionali ove esiste una sola provincia, le competenze nazionali
vengono normate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale
interessato, approvato dal Consiglio Federale.
Le SEZIONI NAZIONALI
Art. 35 - Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è l’organo plenario rappresentativo di tutti gli
associati di ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord.
Stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello nazionale,
in conformità con le linee fondamentali stabilite dagli Organi Federali, ed
esamina le attività svolte dagli Organi ad esso assoggettati.
Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale su delibera del
Consiglio Nazionale, ogni tre anni in riunione ordinaria, ed in riunione
straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale o
del Consiglio Federale.
Esso delibera a maggioranza semplice.
Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto:
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
i Segretari Provinciali;
i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali appartenenti alla Sezione Nazionale;
i delegati eletti dai Congressi Provinciali;
i Membri del Consiglio Nazionale uscente;
i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Sezione Nazionale;
i Presidenti di Provincia;
i Sindaci dei capoluoghi di Provincia.
Allo stesso può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Federale.
I delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci Ordinari-Militanti,
secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dal Consiglio
Federale garantendo un numero minimo di delegati per provincia.
Ai Congressi delle Sezioni Nazionali uniprovinciali quali: Aosta, Bolzano e
Trento, partecipano in qualità di delegati, tutti i Soci Ordinari Militanti
della Provincia con anzianità pari a quella necessaria per assumere le cariche a
livello nazionale, secondo il Regolamento.
Il Congresso Nazionale elegge:
il Segretario Nazionale;
il Collegio Nazionale dei Probiviri;
il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, il cui numero sarà definito con
apposito regolamento del Consiglio Federale, garantendo la rappresentanza di
ciascuna Sezione Provinciale;
i delegati al Congresso Federale.
Il regolamento del Congresso Nazionale è stabilito dal Consiglio Federale su
proposta dei singoli Consigli Nazionali.
Art. 36 - Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale determina l’azione del Movimento in sede Nazionale, in
esplicazione del programma e della linea politica elaborata dal Congresso
Federale.
Il Consiglio Nazionale è composto da:
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Segretario Amministrativo Nazionale, il quale ha diritto di voto nelle sole
discussioni a carattere economico e amministrativo;
i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale;
i membri eletti dal Congresso Nazionale;
Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano con diritto di parola: il
Responsabile Organizzativo Nazionale il quale provvederà alla redazione del
relativo verbale e il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali.
Al Consiglio Nazionale è concessa facoltà di dotarsi di un proprio regolamento.
Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza di almeno la metà
dei suoi membri ed a maggioranza semplice.
E’ di competenza del Consiglio Nazionale:
approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione Nazionale;
deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate
per legge o per Statuto ad altri organi;
controllare la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci
Ordinari-Militanti tenuto dall’Organo Provinciale;
deliberare in ordine alla decadenza od espulsione degli associati nei casi
previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
delegare membri del Consiglio Nazionale a stare in giudizio in ogni sede a
tutela degli interessi della Nazione.
Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del
Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà
dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto è facoltativa. Il membro
elettivo del Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente
a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello
stesso Consiglio Nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a
quanto risulta dal verbale dell’ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un
Segretario Provinciale questo è dichiarato decaduto anche dalla carica
provinciale e viene sostituito, fino alla data del Congresso Provinciale
ordinario, da un Commissario eletto dal Consiglio Nazionale.
Art. 37 - Il Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente la propria
Sezione Nazionale, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario Nazionale
dura in carica tre anni e la sua carica, così come quella del Presidente
Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento,
eccettuate quelle di diritto. In caso di vacanza, le sue funzioni saranno
provvisoriamente attribuite al Presidente Nazionale che resterà in carica sino
al successivo Congresso Nazionale straordinario che eleggerà un nuovo
Segretario, su convocazione del Consiglio Federale.
Il Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale;
convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attività riferendo al Consiglio
stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Su delibera del Consiglio Nazionale
egli può delegare altri Soci Ordinari-Militanti a compiti specifici di
rappresentanza.
Il Segretario Nazionale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un
massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che lo può rappresentare.
Il Segretario Nazionale elegge domicilio legale presso la sede di cui all’Art. 5
del presente Statuto.
Art. 38 - Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale, ne fa parte di diritto
e dura in carica 3 (tre) anni.
Il Presidente ed il Segretario Nazionale devono appartenere a due diverse
Sezioni Provinciali.
Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale in assenza del Segretario
Nazionale.
Il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà
dei membri del Consiglio Nazionale e contestuale impedimento o dimissioni del
Segretario Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Nazionale.
La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie
componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.
Art. 39 - L’Ufficio di Segreteria Nazionale
Il Segretario Nazionale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed
eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:
il Responsabile Organizzativo Nazionale;
il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali;
ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri.
L’avvenuta nomina o revoca, sarà comunicata al Consiglio Nazionale.
Art. 40 - Il Responsabile Organizzativo Nazionale
Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo Nazionale sono disciplinate
da opportuno Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.
E’, in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d’indirizzo, decisione e
coordinamento politico all’interno e all’esterno del Movimento.
Art. 41 - L’Ufficio Enti Locali Padani Nazionali
L’Ufficio Enti Locali Padani Nazionali, è diretto dal suo responsabile. In
sintonia con il corrispondente Ufficio degli Enti Locali Padani Federali,
elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento e fornisce
il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organi nazionali e periferici
del Movimento.
ECONOMIA delle SEZIONI NAZIONALI
Art. 42 - Entrate
Le entrate della sezione sono costituite:
dalle quote sociali annuali;
dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
dalle sottoscrizioni per la stampa;
dai contributi erogati da parte del Movimento;
da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;
dal contributo dei rappresentanti in organismi elettivi, enti e organismi
esterni a livello statale o nazionale.
La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio
Nazionale.
Art. 43 - Spese
Le spese sono le seguenti:
spese generali;
spese dell’apparato nazionale;
spese delle organizzazioni provinciali periferiche;
spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui l’editoria,
la discografia, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di
comunicazione;
spese per campagne elettorali;
investimenti.
L’AMMINISTRAZIONE
Art. 44 - L’Amministrazione Nazionale
L’Amministrazione della Sezione Nazionale si articola su due livelli: centrale
(Nazionale) e periferico (Provinciale).
L’Amministrazione Centrale della Sezione Nazionale è affidata al Comitato
Amministrativo Centrale che è composto da 3 (tre) Soci Ordinari-Militanti,
nominati dal Consiglio Nazionale anche tra i suoi membri. Esso sovrintende a
tutta l’attività di riscossione delle entrate e di erogazione delle spese di
gestione del patrimonio. Il Consiglio Nazionale nomina, fra i membri del
Comitato Amministrativo Centrale, il Segretario Amministrativo Nazionale che
assume le funzioni di Presidente del Comitato Amministrativo Centrale.
Il Segretario Amministrativo predispone:
a) Il bilancio consuntivo e l’inventario.
L’esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il
relativo bilancio consuntivo dovrà essere predisposto entro il 28 febbraio e
dovrà essere, a sua volta, approvato dal Consiglio Nazionale entro 15 giorni da
tale data. Il Segretario Amministrativo redigerà, entro il 28 febbraio,
l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del Movimento.
b) Il bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo dovrà essere redatto entro il 10 dicembre, sulla base
delle direttive del Consiglio Nazionale, tenendo conto dei bilanci preventivi
dei Consigli Direttivi Provinciali. Nel bilancio deve essere indicato il riparto
delle entrate tra organizzazione centrale e organizzazioni periferiche.
Tale delibera dovrà essere ratificata entro 15 giorni dal Consiglio Nazionale.
Art. 45 - L’Amministrazione periferica
L’Amministrazione delle entrate e delle spese delle Sezioni Provinciali è
affidata al Segretario Amministrativo Provinciale, nominato dal rispettivo
Consiglio Direttivo Provinciale. Il Consiglio Direttivo Provinciale deve inviare
al Consiglio d’Amministrazione Centrale il bilancio preventivo per l’anno
entrante entro il 1° dicembre di ogni anno, ed entro il 15 febbraio deve inviare
allo stesso organo un rendiconto consuntivo completo della sua attività
amministrativa. Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo sono
redatti sotto la responsabilità del Segretario Amministrativo Provinciale,
controfirmati dal Segretario Provinciale, approvati dal Consiglio Direttivo
Provinciale, entro 15 giorni da tale data e accompagnati dalla relazione del
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti. Il Comitato d’Amministrazione
Centrale può richiedere chiarimenti e documentazioni, nonché disporre
accertamenti contabili e ispezioni.
Il Segretario Amministrativo Provinciale potrà nominare, con apposite deleghe,
suoi delegati nelle Sezioni Comunali e di Circoscrizione.
CONTROLLO dell’AMMINISTRAZIONE CENTRALE e PERIFERICA
Art. 46 - Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti
Il controllo amministrativo generale è effettuato dal Collegio Federale dei
Revisori dei Conti, che è composto da tutti i Presidenti dei Collegi Nazionali
dei Revisori dei Conti. Il Segretario Federale nomina, ed eventualmente revoca,
il Presidente che può anche non appartenere al Collegio dei Revisori dei conti,
il quale costituirà il polo di riferimento e coordinamento generale. L’avvenuta
nomina o revoca, sarà comunicata al Consiglio Federale.
Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti si riunirà almeno una volta ogni
semestre. Il Presidente del Collegio Federale dei Revisori dei Conti può
verificare, in ogni momento la gestione finanziaria e la contabilità del
Movimento.
Il Presidente dei Revisori dei Conti, se richiesto, deve partecipare, senza
diritto di voto, al Consiglio Federale. Il Collegio Federale dei Revisori dei
Conti presenta una sua relazione annuale in unione al bilancio generale del
Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso Federale.
Art. 47 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Il controllo amministrativo nazionale è effettuato dal Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti dell’Organizzazione, che è composto da tre membri effettivi,
eletti dal Congresso Nazionale assieme a tre supplenti fra esperti in materia
contabile. Il Presidente del Collegio, scelto fra i tre membri effettivi, dovrà
essere preferibilmente iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
Almeno due membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti possono
verificare, in ogni momento, la gestione finanziaria e la contabilità del
Consiglio Nazionale. I revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare,
senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale, in unione al bilancio
generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso
Nazionale.
In caso d’indisponibilità dei Revisori dei Conti Nazionali, il Presidente può
chiedere il supporto di un omologo di altra Nazione o del Federale.
I Consigli Nazionali potranno ammettere la candidatura a Revisore dei Conti
Nazionale o Provinciale anche dei semplici Soci Sostenitori, purché dotati di
provate e specifiche capacità professionali.
Art. 48 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
Il controllo amministrativo provinciale è effettuato dal Collegio Provinciale
dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri effettivi, eletti
dall’Assemblea Provinciale assieme a tre supplenti. Almeno due membri del
Collegio possono verificare, in ogni momento, anche individualmente, la gestione
finanziaria e la contabilità del Consiglio Direttivo Provinciale. Il Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti presenta una relazione annuale, in unione al
bilancio provinciale del Movimento e può presentare una relazione al Congresso
Provinciale.
In caso d’indisponibilità dei Revisori dei Conti Provinciali, il Presidente può
chiedere il supporto di un omologo di altra Provincia o del Nazionale.
I Revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto,
al Consiglio Direttivo Provinciale.
Art. 49 - Incompatibilità
La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con
qualunque altra carica interna al Movimento al medesimo livello, sia direttiva
sia amministrativa, che di controllo; è altresì incompatibile con le cariche,
sia direttive sia amministrative, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini,
sino al terzo grado. Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche
dopo il subentro dei supplenti, i rispettivi Consigli Provinciali, Nazionali e
Federale provvederanno al reintegro.
IL SISTEMA di CONTROLLO e GARANZIA
Art. 50 - Controllo
In deroga alla giurisdizione ordinaria, il controllo sugli atti, sugli organi e
sui membri del Movimento è effettuato nell’ambito territoriale da parte degli
organi di livello superiore, previsti dagli Art. 8 e 52 del presente Statuto.
Art. 51 - Il Controllo sugli Organi del Movimento
Fatta eccezione per la Circoscrizione, che non ha il potere di sciogliere la
Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di adottare tale
provvedimento, il controllo si effettua dall’organo di livello immediatamente
superiore:
a seguito di tale controllo, potrà essere deliberato l’annullamento o la
modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai
regolamenti e dalle linee d’azione del Movimento;
o, nei casi più gravi, lo scioglimento dell’organo.
Tale decisione deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la
nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri dell’organo che va a
sostituire.
Le dimissioni, o il Commissariamento del Segretario, a seguito di provvedimento
sanzionatorio da parte dell’organo superiore, possono determinare lo
scioglimento dell’intero organo direttivo. In situazioni di particolare urgenza,
il Segretario dell’organo superiore, può procedere alla nomina, con efficacia
immediata, del Commissario dell’organo sottoposto. Tale nomina dovrà essere
ratificata nel corso della prima seduta utile del direttivo di riferimento.
Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale, e fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti in merito ai
provvedimenti disciplinari, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro
quindici giorni dalla loro assunzione, presso l’Organo di livello immediatamente
superiore a quello che ha adottato il provvedimento.
Il ricorso in appello non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Art. 52 - Il Controllo sui Membri del Movimento
Ogni Organo del Movimento vigila sull’osservanza dello Statuto da parte dei Soci
e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri
politici e morali di aderente al Movimento è deferito da un qualunque Organo
territorialmente competente, all’Organo di livello immediatamente superiore, il
quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al
competente Organo.
L’Organo giudicante procederà all’accertamento dei fatti ed all’eventuale
audizione del Socio deferito.
La rinuncia al diritto alla difesa non esime l’Organo giudicante dallo svolgere
le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di
deliberare in merito.
Il Consiglio Nazionale, o il Consiglio Federale, possono deliberare
autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza
l’osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.
Art. 53 - Sanzioni
Le sanzioni applicabili sono:
- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l’automatica
decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;
- l’espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti
gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolino
o pregiudichino l’attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine
politica.
Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per
essere Socio del Movimento e per offrirne un’immagine consona ai suoi principi.
Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del Movimento si
intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o
atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l’azione politica dello
stesso, ovvero cerchi di comprometterne l’unità o il patrimonio ideale.
I Soci eletti alla carica di Parlamentare, o di Europarlamentare, o di
Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento,
sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal competente Organo, non
appena acquisita ufficialmente l’informazione.
Il richiamo scritto, la sospensione e l’espulsione sono di competenza dei
Consigli Provinciali, Nazionali e Federale.
I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono
cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno, l’indicazione per
la sostituzione del Socio sospeso o espulso.
La riammissione al Movimento, di soci colpiti da provvedimenti sanzionatori,
fatti salvi i casi di quelli dell’Organo Federale, deve essere deliberata da
parte dell’organo immediatamente superiore a quello che ha deliberato tale
provvedimento.
La Cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non
comporta alcuna liquidazione a favore dell’ex Socio o dei suoi eredi.
I PROBIVIRI
Art. 54 - Il Collegio Federale dei Probiviri
Il Collegio è composto da un membro per ciascuna Sezione Nazionale, espresso dal
rispettivo Consiglio Nazionale; il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio Federale dei Probiviri, sentita la parte interessata e, quando
opportuno, il delegato indicato dal Consiglio Nazionale competente, giudica in
ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei presenti, i ricorsi
presentati dai Consigli Nazionali contro le delibere dei Collegi Nazionali dei
probiviri; è organo d’appello di secondo grado nei confronti delle decisioni
assunte dal Consiglio Nazionali, nei casi di provvedimenti di espulsione. Sempre
secondo le modalità del presente comma.
Il Collegio dei Probiviri, valutata la legittimità formale, procedurale o di
merito della sanzione, la conferma o la revoca. Rinvia il caso per un suo
riesame all’organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non
sospende l’immediata esecutività eventualmente già deliberata.
I membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d’ufficio, circa
soci, organi sanzionatori e relative provenienze nazionali, anche una volta
cessati dalla carica.
Il Collegio Federale dei Probiviri è dotato di un regolamento approvato dal
Consiglio Federale. La carica di Proboviro Federale è incompatibile con
qualsiasi carica o funzione interna al Movimento in ambito sia Federale, sia
Nazionale, a qualunque livello. Qualora venga meno la metà dei membri effettivi,
il Consiglio Federale, su designazione dei rispettivi Consigli Nazionali,
provvederà al reintegro.
Art. 55 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, eletti
dal Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari Militanti nel rispetto dei termini
temporali di cui al Regolamento, appartenenti ove possibile, a differenti
province. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio lo
sostituirà temporaneamente, ovvero subentrerà il supplente o, in caso di
inapplicabilità di tale criterio, il Consiglio Nazionale competente provvederà
al reintegro.
Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei
supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà al reintegro.
Il Collegio dei Probiviri, ascoltata la Segreteria competente ed il S.O.M,
quando lo ritenga necessario, valutata la legittimità formale, procedurale e di
merito della sanzione, ai sensi del Regolamento, la conferma o la revoca o
rinvia il caso, per un suo riesame, all’organo che ha assunto la sanzione. Il
rinvio di cui sopra non sospende l’immediata esecutività eventualmente già
deliberata.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione
all’interno del Movimento, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa.
I membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d’ufficio circa
soci, organi sanzionatori e relative provenienze provinciali, anche una volta
cessati dalla carica.
Il regolamento del Collegio Nazionale dei Probiviri viene deliberato dal
Consiglio Nazionale.
Art – 56 Commissione Istruttoria Regolamenti.
E costituita la Commissione Regolamenti, composta dai Segretari Nazionali, dal
Responsabile Organizzativo Federale e dal Coordinatore delle Segreterie
Nazionali. La commissione così costituita dura in carica fino alla realizzazione
dei regolamenti previsti dallo Statuto. Propone poi gli stessi al Consiglio
Federale per la loro approvazione. La commissione si ricostituisce ogni
qualvolta il Consiglio Federale ritiene necessario predisporre delle modifiche
ai regolamenti. Alla prima costituzione essa deve predisporre i regolamenti di
cui agli articoli: 30, 31, 33, 34, 36, 50, 51, 52, 53, del precedente Statuto.
DISPOSIZIONI FINALI:
I
Il presente testo proposto dalla Commissione Statuto, costituisce testo base su
cui proporre eventuali emendamenti.
II
Il Consiglio Federale, con propria delibera, può correggere eventuali errori
materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente
Statuto, nonché introdurre disposizioni d’ordine legislativo nazionale od
europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del
presente Statuto.
III
Nel Veneto ed in Lombardia le Sezioni Nazionali e le loro articolazioni potranno
utilizzare, rispettivamente, la denominazione “Liga Veneta” e “Lega Lombarda”,
congiuntamente con il termine “Lega Nord Padania”.
IV
Il Segretario Nazionale della sezione del Veneto conserva la legittimazione
attiva e passiva in ogni sede giudiziaria per la prosecuzione dei giudizi in
corso alla data dell’entrata in vigore del presente Statuto per fatti inerenti
il Movimento denominato “Liga Veneta”.
V
Dal Segretario della Sezione Cittadina, competente per territorio, dipendono i
Gruppi di Lavoro che operano nei centri privi di sezione. Tali gruppi sono
composti da simpatizzanti e soci sostenitori e sono coordinati da un S.O.M.
residente in loco. Hanno il compito di gestire, nell’ambito locale di loro
competenza, la divulgazione del pensiero leghista, attraverso i sistemi ed i
metodi ritenuti più efficaci.
VI
Il Movimento potrà stabilire intese con Associazioni esterne che perseguono
obiettivi finalizzati alla realizzazione della Società Padana, della sua
coscienza e della sua identità.
La decisione è assunta tramite delibera del Consiglio Federale. Il Consiglio
Federale stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle
intese a livello Nazionale e Provinciale, disciplinando nel contempo, la
partecipazione dei non iscritti.
VII
Il Movimento sostiene e promuove gli Stati Generali della Padania, anche
attraverso l’adesione ad enti, associazioni e fondazioni che si prefiggono di
recepire i “cahiers de doléances” dei popoli padani..
VIII
La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati
elettivi e di diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la perdita di
detta qualifica.
La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio Federale
dei Probiviri.
La perdita definitiva della qualifica dei delegati di diritto, costituirà
criterio di valutazione per una loro candidatura alla carica istituzionale
ricoperta.
IX
Nei Direttivi Nazionali e Provinciali, a seguito di specifico invito da parte
dei medesimi Direttivi, deve essere prevista la presenza, con il solo diritto di
parola, del rappresentante delle associazioni di Sport Padania, della Scuola,
delle Donne, del Volontariato e della Famiglia.
NORME TRANSITORIE
1° Norma Transitoria
I Regimi d’Incompatibilità, l’Ineleggibilità così come le norme che definiscono
il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l’acquisizione
della qualifica di Socio Ordinario Militante, saranno normate da apposito
regolamento.
I regolamenti verranno redatti da un’apposita Commissione Istruttoria per i
Regolamenti, disciplinata dall’art. 56 che li proporrà al Consiglio Federale per
l’approvazione entro 30 giorni dall’approvazione del seguente Statuto.
Il Consiglio Federale lo approverà nella prima seduta utile e in ogni caso,
entro e non oltre 15 giorni dalla predisposizione degli stessi da parte della
Commissione. Nella stesura di tale regolamento si dovranno stabilire le
specifiche peculiarità di anzianità ed esperienze, politico/organizzative nel
Movimento stesso. Restano validi i Presidenti Nazionali in carica al momento
dell’entrata in vigore del presente Statuto.
2° Norma Transitoria
Fino all’approvazione dei regolamenti di cui alla presente Norma Transitoria, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 30, 50, 51, 52 e 53 del
precedente Statuto.
Analogamente, sino alla stesura del Regolamento, l’anzianità di Militanza,
richiesta per ricoprire cariche a livello federale, è fissata in 5 (cinque)
anni.
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