Lega Nord sez. Rho - La secessione della Padania dall'Italia
Il malessere del Nord è molto forte, addirittura a portare un rigetto verso lo
stato unitario. Chi è contro di noi ci detesti pure, però faccia almeno un
minimo sforzo per capire questo malessere. La Lega grida ogni giorno il suo
dolore per le ferite inflitte alla sua terra.
UMBERTO BOSSI elenca, uno per uno, i gravissimi crimini che lo stato italiano ha
commesso nei confronti dei popoli del Nord, motivi che hanno costretto la
Padania a prendere la storica decisione di separarsi dall'Italia. Le sue parole pesano come macigni, riflettete fratelli.
parte seconda
E adesso che abbiamo capito i motivi, lasciamoci trasportare da uno dei migliori Bossi di sempre, con il suo discorso di guerra all'Italia!
Il cavaliere crociato della Lega Nord
Abbiamo provato a far capire le nostre ragioni all'Italia e agli Italiani, ma loro non hanno capito, e il tentativo di conciliazione è fallito. L'Italia ha punito il Nord che voleva i suoi diritti. Quello che segue è il resoconto di quanto successe nel 2006.
Premier, iter delle leggi, Senato: come
cambia la Costituzione
CAMERA DEI
DEPUTATI: La Camera sarà l'organo politico e sarà
costituito da 518 deputati (oggi sono 630), di cui 18 eletti
nelle circoscrizioni estere, oltre ai deputati a vita, nominati
dal capo dello Stato, che potranno essere al massimo tre. Di
diritto gli ex presidenti della Repubblica. L'età minima per
essere eletti scende a 21 anni (adesso è 25). La Camera è eletta
per cinque anni. Le Commissioni d'inchiesta istituite dalla
Camera avranno gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria; la
loro presidenza sarà assegnata all'opposizione. SENATO FEDERALE: I senatori saranno 252 (oggi sono 315),
eletti in ciascuna Regione insieme all'elezione dei rispettivi
consigli regionali. A questo numero si sommeranno i 42 delegati
delle Regioni, che partecipano ai lavori del Senato federale
senza diritto di voto: due rappresentanti per ogni regione più
due per le Province autonome di Trento e Bolzano. Sarà
eleggibile chi ha 25 anni (oggi 40 anni). Con la proroga dei
Consigli regionali e delle province autonome sono prorogati
anche i senatori in carica. CAPO DELLO STATO: Il presidente della Repubblica non è
più il rappresentante dell'unità nazionale, ma «rappresenta la
Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale
della Repubblica». Sarà eletto dall'Assemblea della Repubblica,
presieduta dal presidente della Camera dei deputati e composta
da tutti i parlamentari, i governatori e i delegati regionali.
Può diventare presidente della Repubblica chi ha compiuto 40
anni (oggi 50). Il capo dello Stato è eletto a scrutinio segreto
con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea
della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il capo dello
Stato indice le elezioni della Camera e quelle dei senatori.
Nomina i presidenti delle Autorità indipendenti, il presidente
del Cnel e il vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura (Csm) nell'ambito dei componenti eletti dalle
Camere. PREMIERATO: Non c'è più il presidente del Consiglio, ma
il Primo ministro. Nomina e revoca i ministri (adesso spetta al
capo dello Stato, su proposta del premier), determina (e non più
«dirige») la politica generale del governo e dirigerà l'attività
dei ministri. Il Primo ministro non dovrà più ottenere la
fiducia dalla Camera, ma dovrà soltanto illustrare il suo
programma sul quale la Camera dei deputati esprimerà un voto.
Inoltre potrà porre la questione di fiducia e chiedere che la
Camera si esprima «con priorità su ogni altra proposta, con voto
conforme alle proposte del governo». In caso di bocciatura deve
dimettersi. Il Primo ministro viene eletto mediante collegamento
con i candidati ovvero con una o più liste di candidati, norma
che consente l'adattamento sia al sistema maggioritario che a
quello proporzionale. NORMA ANTI-RIBALTONE E SFIDUCIA COSTRUTTIVA: In qualsiasi
momento la Camera potrà obbligare il Primo ministro alle
dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia
firmata almeno da un quinto dei componenti (ora è un decimo).
Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il
presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della
Camera. Il Primo ministro si dimette anche se la mozione di
sfiducia è stata respinta con il voto determinante di deputati
non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.
Garante di questa maggioranza sarà il presidente della
Repubblica, che richiederà le dimissioni del Primo ministro
anche nel caso in cui per il voto favorevole a una questione di
fiducia posta dal Primo ministro sia stata determinante una
maggioranza diversa da quella uscita dalle urne. Entra in
Costituzione anche la mozione di sfiducia costruttiva: i
deputati appartenenti alla maggioranza uscita dalle urne,
infatti, possono presentare una mozione di sfiducia con la
designazione di un nuovo Primo ministro. In tal caso il premier
in carica si dimette e il capo dello Stato nomina il Primo
ministro designato nella mozione. DEVOLUTION: Le Regioni avranno potestà legislativa
esclusiva su alcune materie come assistenza e organizzazione
sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti
scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e
formativi di interesse specifico della Regione; polizia
amministrativa regionale e locale. Tornano a essere di
competenza dello Stato la tutela della salute, le grandi reti
strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale, l'ordinamento della comunicazione, l'ordinamento
delle professioni intellettuali, la produzione, il trasporto e
la distribuzione nazionali dell'energia, l'ordinamento di Roma;
la promozione internazionale del made in Italy. INTERESSE NAZIONALE E CLAUSOLA DI SUPREMAZIA: L'interesse
nazionale prevede che il governo, qualora ritenga che una legge
regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica,
invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli.
Se entro 15 giorni il Consiglio regionale non rimuove la causa
del pregiudizio, il governo entro altri 15 giorni sottopone la
questione al Parlamento in seduta comune che con maggioranza
assoluta può annullare la legge. Il presidente della Repubblica
entro i successivi 10 giorni, emana il decreto di annullamento.
La clausola di supremazia, invece, prevede che lo Stato può
sostituirsi alle Regioni, alle città metropolitane, alle
Province e ai Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ovvero
quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o economica
o i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti
civili e sociali. ITER LEGISLATIVO: La Camera esamina i disegni di legge
riguardanti le materie che il nuovo articolo 117 affida alla
legislazione esclusiva dello Stato. Dopo l'approvazione il
Senato federale può proporre modifiche entro trenta giorni sulle
quali sarà comunque la Camera a decidere in via definitiva.
All'Assemblea di Palazzo Madama spetterà l'esame e la parola
definitiva, invece, sui provvedimenti riguardanti le materie
concorrenti. Le questioni di competenza tra le due Camere sono
risolte dai presidenti delle Camere o da un comitato paritetico,
composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati
dai rispettivi presidenti. La decisione dei presidenti o del
comitato non è sindacabile in alcuna sede. Per alcune materie
comunque resta il procedimento bicamerale. In caso di disaccordo
tra le due Camere, il testo sarà proposto da una commissione,
composta da trenta deputati e da trenta senatori, convocata dai
presidenti delle Camere, e sottoposto al voto finale delle
Assemblee.
CLAUSOLA
DI ESSENZIALITÀ: Se il governo ritiene che proprie
modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del
Senato, siano essenziali per l'attuazione del suo programma
approvato dalla Camera, il presidente della Repubblica,
verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il
Primo ministro a esporne le motivazioni al Senato federale che
decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte
dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei
deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei
suoi componenti sulle modifiche proposte. I disegni di legge del
governo avranno comunque una via preferenziale nel calendario
dei lavori delle Camere. Se l'esecutivo lo richiede, verranno
iscritti all'ordine del giorno e votati entro tempi certi.
PRINCIPIO
DI SUSSIDIARIETÀ: La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di
leale collaborazione e sussidiarietà.
ROMA
CAPITALE: Roma è la capitale della Repubblica e dispone
di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa,
nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le
modalità stabiliti nello Statuto della regione Lazio.
FEDERALISMO FISCALE: Entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della legge di riforma costituzionale sarà assicurata
l'attuazione del federalismo fiscale. Sono fissati dei limiti
per cui in nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva
alle Regioni, alle Province, alle città metropolitane e ai
Comuni può determinare un incremento della pressione fiscale
complessiva. Inoltre, viene inserito il concetto di
sussidiarietà fiscale: il cittadino su alcune spese come a
esempio quelle di mantenimento dei figli, invece di pagare le
tasse per richiedere poi il rimborso a livello regionale, può
detrarle direttamente dalla dichiarazione dei redditi.
CORTE COSTITUZIONALE: Aumentano i giudici di nomina
parlamentare nella Corte Costituzionale. La Consulta sarà
composta da 15 giudici: quattro nominati dal presidente della
Repubblica, quattro dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei
deputati e quattro dal Senato federale della Repubblica
integrato dai governatori. È previsto che, concluso il mandato,
nei successivi tre anni non si possano ricoprire incarichi di
governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o
svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla
legge.
CSM: I componenti del Csm, oltre a quelli eletti per due
terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, sono eletti per un sesto dalla Camera dei
deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra
professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati dopo quindici anni di esercizio. La Costituzione
attualmente, invece, prevede che siano eletti per un terzo dal
Parlamento in seduta comune. Il presidente della Repubblica
nomina il vice presidente del Csm nell'ambito dei componenti
eletti dalle Camere.
ENTRATA IN VIGORE: La nuova Costituzione entrerà in
vigore in tempi diversi. Devolution, interesse nazionale e
clausola di supremazia saranno effettivi subito con l'entrata in
vigore della riforma, mentre per il resto dipenderà da quando si
terrà il referendum confermativo. Se questo sarà fatto prima
delle prossime elezioni politiche, le norme entreranno in vigore
dalla nuova legislatura, però il Senato federale sarà effettivo
nella sua composizione solo dal 2011. Invece, se il referendum
si terrà dopo le elezioni politiche del 2006, la riforma entrerà
in vigore nel 2011 e il Senato federale sarà effettivo solo dal
2016.